Potrebbero cambiare di nuovo le regole sui contratti a tempo determinato, lo strumento più utilizzato per inquadrare i rapporti di lavoro subordinato. Un disegno di legge in materia di lavoro depositato in aula lo scorso 6 novembre contiene infatti alcune novità di rilievo tra cui un tetto massimo al periodo di prova e misure in caso di assenze ingiustificate protratte. Il testo, che era rimasto in standby per lungo tempo (era stato licenziato a maggio in Consiglio dei ministri), contiene misure per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro. Elementi integrativi rispetto al decreto Lavoro entrato in vigore a luglio. Che a sua volta già modificava la normativa sui contratti a tempo determinato eliminandone la causale obbligatoria per i rinnovi oltre i dodici mesi.
Le modifiche alla prova obbligatoria
Uno dei passaggi cruciali del nuovo testo sui contratti a tempo determinato si riferisce al periodo di prova. All’articolo 6 si stabilisce che la durata sarà di un giorno per ogni quindici di lavoro fino a un massimo di 15 giorni per contratti di sei mesi. Non si può andare oltre i trenta giorni per quelli più lunghi, fino a un anno. Fatte salve però “le previsioni più favorevoli della contrattazione collettiva”.
Lo stop alle assenze ingiustificate
Scattano le dimissioni volontarie per il lavoratore che si assenta senza giustificazione oltre i termini previsti dalla contrattazione collettiva (oppure oltre cinque giorni se non vi fossero indicazioni in merito). Un sistema che punta a porre fine al fenomeno delle dimissioni fantasma, che consentono al lavoratore di accedere – pur non avendone diritto – alla Naspi.
La compatibilità con la cassa integrazione
Per i lavoratori che percepiscono la cassa integrazione sarà possibile lavorare, sia come autonomi che come subordinati, a patto di darne comunicazione all’Inps. L’integrazione salariale non sarà corrisposta però nelle giornate in cui si presta servizio. La cassa integrazione ripartirà quindi nel momento in cui cessa il rapporto di lavoro in corso.