giovedì, 28 Marzo 2024

Riforma fiscale: dai bonus al lavoro, tutto quel che c’è da capire

Sommario

Chiuso il capitolo della Legge di Bilancio 2023, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022, e spente le ceneri dello scontro politico, gli occhi ora sono puntati verso la riforma fiscale e i suoi tre punti cardine: il taglio del cuneo fiscale fino a 5 punti percentuale, una tassazione basata sulla situazione familiare e un meccanismo premiale che possa incentivare chi crea lavoro e ricchezza nel nostro Paese. Ma quali sono esattamente le novità in fatto di fisco e di lavoro alle quali andiamo incontro? Vediamo le principali nel dettaglio.

Riforma fiscale: Flat tax

L’idea di questa sorta di “tassa piatta” è entrata in vigore nel 2004: si tratta dell’Ires (Imposta sul reddito delle società) che nel 2018 ha avuto una aliquota fissa al 24%. Ora potranno accedere al regime forfettario anche le imprese individuali e i lavoratori autonomi che presentano dei ricavi/compensi nella fascia tra 65 mila e 85 mila euro. Quelli che non si trovano nel regime forfettario sulla parte degli incrementi di reddito del 2023, rispetto al più elevato dei redditi dichiarati nel triennio precedente, possono applicare una tassazione del 15%.

«Credo che si iscriva nel quadro delle scelte legislative riconducibili al tema dell’illusione finanziaria, cioè di quelle misure che fanno leva più sull’effetto psicologico di concedere un risparmio fiscale, piuttosto che sulla concessione di effettivi vantaggi», dice Alessandro Dagnino, docente di diritto tributario all’Università degli studi dell’Aquila e Managing Partner dello studio legale Lexia Avvocati.

«Nel caso in cui un’impresa in regime di Flat tax produca, per un anno, una perdita, si troverebbe comunque a pagare l’imposta su un reddito non effettivamente prodotto, perché la flat tax colpisce, in fin dei conti, i ricavi e i compensi. La raccomandazione è di non considerare la misura come una scelta ovvia, ma fare i conti caso per caso, specie in presenza di forti tendenze stagflazionistiche, come quelle attuali, che hanno notevolmente aumentato l’incidenza dei costi, senza bilanciare i ricavi correlati. Occorre anche considerare il rischio di accertamento. Laddove l’Agenzia delle entrate contesti l’avvenuta produzione di ricavi o compensi in misura tale da superare la soglia per godere della Flat tax, verrà anche applicata l’IVA a debito sulle fatture emesse, pur non essendo stata riscossa dai clienti e pur essendo sostanzialmente impossibile recuperarla nei confronti dei clienti, successivamente al controllo fiscale».

Flat tax incrementale

La misura è prevista nella legge di Bilancio, ma è destinata solo alle partite Iva che non rientrano nel regime dei forfettari e permette a professionisti e autonomi di applicare un’aliquota del 15% sull’incremento di reddito del 2023 rispetto al triennio precedente, al posto delle aliquote Irpef per scaglioni di reddito. 

«Mi sembra che vada considerato che si tratta di un regime applicabile soltanto all’anno d’imposta 2023, con la conseguenza che la dichiarazione di maggiori redditi per il solo anno d’imposta oggetto del beneficio, potrebbe indurre l’Ufficio fiscale a eseguire accertamenti, nel caso di successivo drastico calo dell’imponibile IRPEF. Altro problema da non sottovalutare è la distorsione nella concorrenza introdotta dalla flat tax. Infatti, gli operatori economici che optano per questo regime non devono applicare l’IVA, rendendo i loro servizi significativamente più competitivi, nei confronti dei clienti “al dettaglio”, rispetto ai servizi forniti dagli operatori in regime ordinario, fenomeno che diventerebbe più evidente con l’innalzamento della soglia a 85 mila euro, il che mi induce a pensare che non sia scontato che la Commissione europea conceda la necessaria autorizzazione».

Tra le partite Iva ci sono anche i professionisti che usufruiscono del regime forfettario: in vigore dal 2016, permette di fruire di beneficiare di alcune semplificazioni fiscali e contabili

«Permane la criticità dell’esclusione dal regime forfettario delle attività svolte in forma associata, limite che, ancora una volta, altera in modo rilevante la struttura del mercato dei servizi professionali nel nostro paese, inducendo molti lavoratori autonomi a rinunciare alle forme più organizzate (e tendenzialmente più redditizie) di svolgimento della loro attività, per non perdere il regime speciale. Tuttavia non intendo esprimermi in modo radicalmente negativo nei confronti della tassa piatta. Essa ha prodotto ottimi risultati in molti Paesi nei quali è stata applicata, risultando anche sostenibile per i conti pubblici, grazie all’incremento di gettito derivante dall’emersione di base imponibile (cosiddetto dividendo fiscale). Mi sembra, però, presenti profili di criticità la modalità con cui essa è stata sinora implementata in Italia. Ad esempio, gli effetti distorsivi potrebbero essere notevolmente ridotti ove, adottando scelte più coraggiose, se ne generalizzasse l’applicazione, magari tornando all’idea di un modello duale, però nei termini sopra richiamati, opposti rispetto a quelli ipotizzati nella precedente legislatura. Lo ribadisco: il sistema tributario dovrebbe agevolare le attività economiche (o la relativa componente, per quelle ibride) basate sul lavoro, gravando maggiormente sulle rendite e in modo ancor più elevato sui redditi da attività speculativa».

Tassazione duale

Nella precedente legislatura, tra le ipotesi formulate dal vecchio Governo si era parlato di introdurre questo nuovo sistema che separa i redditi derivanti dall’impiego del capitale da quelli derivanti dal lavoro; mentre i primi vengono sottoposti a una aliquota proporzionale, ai secondi si applica l’Irpef, con caratteristiche di progressività. Il reddito complessivo dichiarato nel 2020 in Italia è stato pari a 865,1 miliardi di euro, con un reddito medio generale di 21,6 mila euro, in calo dell’1,1 per cento rispetto al 2019. Se analizziamo più nello specifico, i dipendenti hanno dichiarato un reddito medio pari a 20,7 mila euro, i pensionati pari a 18,7 mila euro e gli autonomi pari a 52,9 mila euro (anno imposta 2020). Tassare in modo più elevato, attraverso l’aliquota progressiva, proprio i redditi di lavoro significa penalizzarli, mentre l’imposta proporzionale sui redditi di capitale li favorisce. Il sistema tributario è molto efficace nel produrre incentivi e disincentivi e credo che, al contrario, sarebbe più equo favorire i redditi di lavoro, penalizzando, semmai, quelli di capitale. Ciò perché la nostra Costituzione stabilisce che il concorso alle spese pubbliche debba avvenire avendo riguardo alla capacità contributiva da ciascuno manifestata. E a parità di reddito prodotto mi parrebbe più ragionevole tassare in modo più elevato chi fa derivare detto reddito da un capitale produttivo di rendite, piuttosto che chi produce la medesima quantità di ricchezza per effetto del proprio sacrificio lavorativo quotidiano. La ricchezza generata dal capitale, infatti, tende a ripetersi in modo automatico, senza essere direttamente legata allo sforzo individuale del suo titolare. Si pensi alle rendite finanziarie e a quelle immobiliari. Mentre la ricchezza prodotta dal lavoro non può ripetersi annualmente se non si prosegue l’attività lavorativa ed è pertanto più “precaria” rispetto a quella derivante dal capitale. In termini più formalmente rigorosi può affermarsi che è condivisibile introdurre forme di discriminazione qualitativa della tassazione, ma in modo tale da favorire i redditi “non fondati”, come quelli di lavoro, rispetto a quelli “fondati”, come i redditi di capitale o, comunque, derivanti da rendite. Ulteriore correttivo interessante sarebbe quello di tassare in modo persino penalizzante le attività speculative, il che potrebbe avvenire attraverso l’applicazione di addizionali o sovraimposte, in modo da ottenere un sistema non meramente dualistico, ma “trialistico”».

E per quanto riguarda i redditi di lavoro autonomo?

«Presentano caratteristiche in parte analoghe a quelli di lavoro dipendente, in quanto derivano dal lavoro individuale. In altra parte a quelli d’impresa, poiché sono determinati in modo differenziale, cioè, per somma algebrica tra compensi e spese. Già molti anni fa, con una celebre sentenza in tema di ILOR, (l’imposta locale sui redditi sostituita dall’IRAP) la Corte costituzionale ha spiegato che un’eventuale discriminazione qualitativa dei redditi di lavoro autonomo non può avvenire assoggettandoli a un regime analogo a quelli d’impresa, dovendoli semmai trattare in modo più simile ai redditi di lavoro dipendente. È anche vero, però, che oggi esistono attività di lavoro autonomo nell’ambito delle quali l’impiego del capitale è particolarmente significativo, al punto tale che potrebbe quasi concepirsi una forma di discriminazione qualitativa analoga a quella eventualmente applicata alle imprese. Una riforma di tipo duale presenterebbe maggiori profili di equità qualora colpisse progressivamente la quota di reddito riferibile all’impiego di capitale e proporzionalmente la quota riferibile al lavoro, esattamente al contrario di quanto ipotizzato nella precedente legislatura. Mi sembra sia fallito il tentativo di operare una discriminazione qualitativa in base al criterio dell’organizzazione, come si è tentato di fare con l’IRAP, perché la distinzione tra attività “organizzate” e “non organizzate” ha finito per generare un notevole e improficuo contenzioso, che peraltro ha visto spesso soccombere l’Agenzia delle entrate. La soluzione recentemente introdotta per superare il problema, poi, mi sembra presenti addirittura profili di irragionevolezza, perché si distingue adesso, ai fini dell’applicazione dell’IRAP, tra attività esercitate in forma collettiva e attività in forma individuale, introducendo così una ingiustificata distorsione del mercato rispetto alla modalità di svolgimento dell’attività professionale, con un approccio incomprensibilmente opposto rispetto a quello in materia di imposta sul reddito, che è invece ispirato al principio di neutralità fiscale della forma di esercizio prescelta per lo svolgimento dell’attività economica. Peraltro la soluzione normativa potrebbe presentare dubbi di compatibilità con il principio di capacità contributiva, ben potendo esistere attività strutturate svolte in forma individuale, come tali oggi esenti da IRAP, e startup professionali in forma associata, prive di una effettiva struttura produttiva, che invece sconterebbero l’IRAP, con ingiusta penalizzazione rispetto alle prime. Questo potrebbe significativamente incidere sul già problematico tema del tendenziale nanismo della gran parte degli studi professionali italiani, che invece dovrebbero essere incentivati ad aggregarsi in associazioni o società professionali».

Riforma fiscale: crediti d’imposta per la casa

 «Si tratta di un tema estremamente complesso, nel quale mi pare siano stati violati diritti costituzionalmente garantiti. Gli operatori del settore hanno svolto le loro prestazioni sulla base della promessa di crediti d’imposta aventi determinate caratteristiche che li rendevano facilmente cedibili a terzi e quindi in pronta liquidazione. Queste regole sono state cambiate in corso d’opera. Credo che le restrizioni alla circolazione dei crediti non dovrebbero trovare applicazione nei confronti di coloro che avevano già svolto le loro prestazioni in base alle vecchie regole. In alcuni miei scritti ho definito queste tipo di agevolazioni fiscali “norme-contratto”, che si caratterizzano per il fatto di essere “impegnative”, nel senso che le eventuali modifiche delle stesse non possono essere retroattive, pena la lesione del principio di affidamento».

Tassazione per la famiglia

«Mi sembra una scelta tecnicamente corretta, poiché la famiglia è un aggregato economico unitario e quindi considerarla tale dal punto di vista fiscale mi pare coerente con il principio di capacità contributiva. Inoltre l’art. 29 della Costituzione riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio e pertanto è pienamente legittimo e anzi doveroso che la tassazione venga declinata tenendo conto dell’interesse delle famiglie italiane, che vanno sostenute e non certo penalizzate».

E poi, sempre in tema famiglia e natalità, c’è l’aumento dell’Assegno Unico Universale per figli a carico sino a 1 anno di età oppure di età inferiore a 3 anni nel caso di ISEE fino a 40 mila euro o per famiglie numerose con quattro o più figli. L’indennità per il congedo parentale sale all’ 80%, dal 30, della retribuzione però per un solo mese dei 9 massimi concessi e compreso entro il sesto anno di vita del bambino.                 ©