martedì, 23 Aprile 2024

Arte digitale e NFT, l’avv. Trevisan: «Sul piano giuridico serve più chiarezza»

Sul fenomeno NFT e l’arte digitale, non mancano di certo gli aspetti legali, anzi, e sarebbe più che necessario un intervento legislativo per un corretto inquadramento giuridico e di individuazione del quadro normativo applicabile. 

«Il 24 settembre 2020 è stata richiesta una proposta di Regolamento da parte della Commissione Europea allo scopo di rendere l’Europa preparata per l’Era Digitale, nonché di creare un sistema economico improntato alle necessità del futuro e dei propri cittadini» dice Melissa Trevisan Palhavan, Trainee dello studio Mainini & Associati. 

«Il risultato è stato appunto il Regolamento MiCA (Market Markets in Crypto-Assets), già parte di un pacchetto di misure adottate in ambito comunitario volto a sfruttare tutte le potenzialità della finanza digitale. Riassumendo gli obiettivi del progetto MiCA, prevede: la creazione di un quadro normativo per il mercato delle cripto-attività (certezza del diritto, all’interno di un quadro giuridico solido); il sostegno all’innovazione e sfruttamento del potenziale delle cripto-attività; la garanzia di una maggiore tutela dei consumatori/investitori nonché dell’integrità del mercato e la garanzia di una maggiore stabilità finanziaria. I fenomeni tecnologici sono sempre più ricorrenti e sovente non trovano una risposta nel quadro normativo preesistente. La soluzione più efficace è quella di interrogarci sulle conseguenze di tali strumenti tecnologici nel nostro tessuto culturale e predisporre regolamentazioni innovative in grado di accogliere una rivoluzione già iniziata». 

Quali sono le maggiori criticità giuridiche relative all’acquisto degli NFT e dell’arte digitale?

«Per quanto concerne il mondo dell’arte vi è un problema di copyright e diritto d’autore. Infatti, trattandosi di operazioni che hanno luogo prevalentemente online, risulta più difficile per le Autorità verificare il rispetto della normativa in materia di diritto d’autore, decisamente più efficace e valida per l’arte in senso “tradizionale. Nel mondo digitale, inoltre, non si possono effettuare perizie tecnico-scientifiche sull’opera stessa, con la conseguenza di una maggiore difficoltà nell’individuazione del vero autore e/o del proprietario dell’opera digitale. Sul punto, l’utilizzo dello strumento della blockchain e degli smart contract possono fornire un prezioso aiuto in tema di certificazione della proprietà e di cronologia delle transazioni di un determinata opera d’arte. Oltretutto, attualmente non vi è una normativa chiara ed uniforme in materia di NFT nel contesto italiano ed europeo, determinandosi così una serie di dubbi interpretativi che possono portare ad un agire maggiormente prudenziale degli operatori del settore per non incappare in sanzioni, le quali, tuttavia, possono essere evitate, ad esempio, tramite la predisposizione di interpelli o interrogazioni alle stesse Autorità competenti in materia. Infine, molte volte gli acquisti di NFTs sono compiuti tramite cryptovalute e, a breve, si inizierà a parlare anche di arte nel Metaverso: è evidente che la criticità maggiore è la discrasia tra la velocità con cui appaiono i nuovi fenomeni digitali e l’incapacità delle autorità competenti di rimanere al passo in termini normativi».

La questione del diritto d’autore come funziona? 

«In materia di diritto d’autore nelle operazioni inerenti gli NFT, le questioni sono sostanzialmente due: il diritto di riproduzione e il diritto di seguito. Il primo, ossia il diritto di sfruttamento economico di un’opera, quali la pubblicazione, la riproduzione, l’esecuzione o la distribuzione in tutte le sue forme, spettano in via originaria all’autore dell’opera stessa. Il diritto di seguito, invece rappresenta un diritto dell’artista a ricevere un corrispettivo al momento di ogni passaggio di proprietà successivo alla prima vendita. Ogni qualvolta un compratore acquista un’opera a determinate condizioni da un venditore, parte del prezzo deve essere corrisposto all’artista o ai suoi eredi, con percentuali stabilite dalla legge ed applicabili al valore dell’opera d’arte. Nell’ipotesi di vendita di quote della medesima opera d’arte tramite lo strumento degli NFT si pone il problema di capire se e quando si applica il diritto di seguito: su ogni singola quota rappresentata da un NFT o sul prezzo totale di vendita?».

Tornando alla co-proprietà d’arte tramite il modello del pooling investment: si potrebbe affermare che, giuridicamente, i token non fungibili costituiscono un’innovativa forma di “comunione” di beni?

«Diciamo di sì» dice Melissa Trevisan Palhavan, Trainee dello studio Mainini & Associati. «Ciascun partecipante può servirsi della cosa in comune, con l’unica limitazione di non alterare la destinazione del bene e non impedire agli altri di farne parimenti uso secondo il loro diritto».

Che cosa significa esattamente?

«Mediante l’istituto della comunione è possibile creare diverse frazioni (art share) del bene opera d’arte, rappresentate dagli NFT, da scambiare sulla blockchain che convalida la transazione e registra la nuova acquisizione. Infatti, alle opere incorporate in NFT è riconosciuta la garanzia della provenienza e storia dell’opera d’arte tracciate sulla blockchain che consente di ricostruire la cronologia dei suoi proprietari, a garanzia della verificabilità del suo valore attuale e futuro. Di conseguenza, ogni singolo NFT, come visto, equivale a un certificato di proprietà dell’opera d’arte caratterizzato inesorabilmente da unicità, tracciabilità, autenticità e, soprattutto, sicurezza». 

E per quanto concerne le spese necessarie alla conservazione e al godimento del bene (opera d’arte)?

«Ciascun partecipante deve contribuire in proporzione alla relativa quota; parimenti vengono divisi i vantaggi, le utilità che potrebbero derivare dall’opera stessa. Nel caso di London Trade Art, l’amministrazione e la gestione del bene sono affidate, di comune accordo, a un soggetto Gestore, rappresentato inizialmente dalla società stessa, che deve osservare una serie di precetti, tra cui ad esempio, l’obbligo di rendere note ai comproprietari le operazioni contabili assunte in ragione della gestione dell’opera, mediante la redazione e successiva approvazione di un rendiconto consuntivo annuale nonché di garantire la corretta conservazione del bene, adottando, previa autorizzazione, le azioni opportune per il restauro e la manutenzione dell’opera. Il Gestore deve anche agire nell’esclusivo interesse dei comproprietari al fine di promuovere l’opera e valorizzarne gli aspetti economici e culturali».

I comproprietari possono chiedere e ottenere l’esclusiva temporanea detenzione dell’opera d’arte?

«Sì certo, per mostre e/o iniziative pubbliche/private, previa apposita comunicazione scritta al Gestore, nel rispetto dei regolamenti contrattuali ed è pertanto fondamentale che l’opera d’arte sia garantita assicurativamente con strumenti adeguati, stante la peculiarità del settore e la fluttuazione del valore da assicurare. In conclusione, si può di certo affermare che le opere d’arte nel mondo digitale e della tecnologia rappresentano un conveniente strumento di investimento diffuso in considerazione degli innumerevoli vantaggi in termini di sicurezza, autenticità, remunerazione e, perché no, di diffusione della cultura dell’arte».