lunedì, 29 Aprile 2024

I giovani risparmiatori non investono: diamogli gli strumenti per farlo

Sommario

È l’emotività a guidare i risparmiatori: per questo il 60% si affida a un consulente finanziario. (FONTE: Morningstar). Anche il modo in cui sono spiegati i servizi può avere un impatto sulla decisione di affidarsi o meno al professionista. Concentrarsi solo sugli aspetti tecnici può scoraggiare infatti alcuni investitori.

In Italia i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede sono 51.575, secondo gli ultimi dati disponibili. Gli autonomi, invece, sono 575, + 34% rispetto alla fine del 2021.

«Ci sono diversi step di verifica e controllo, a livello normativo, dei comportamenti che distinguono il vero consulente finanziario», dice Ferruccio Riva, Vicepresidente Vicario di Anasf (Associazione nazionale consulenti finanziari). Verifiche indispensabili, per garantire al cliente un servizio all’altezza della sua importanza fondamentale nel nostro Paese. Tuttora il 37% della popolazione è in possesso di conoscenze adeguate in questo ambito. Un numero che ci pone nettamente al di sotto della media europea del 52%. A peggiorare la situazione, complice la scarsa educazione finanziaria, solo il 28% dei giovani investe, senza considerare il grande vantaggio in termini di rendimenti derivante dall’iniziare subito. Questi dati indicano la necessità di un ulteriore sforzo per migliorare l’alfabetizzazione del Paese.

Come può un risparmiatore valutare l’affidabilità e la competenza di un consulente finanziario prima di affidarsi ai suoi servizi?

«Partendo dalle basi normative, in Italia abbiamo il Testo Unico della Finanza (TUF) o decreto legislativo 58/98, chiamato anche legge Draghi. L’articolo 31 del TUF è focalizzato sul ruolo dei consulenti finanziari, descrive quindi chi sono e cosa fanno.  Un dettaglio importante da evidenziare è l’imposizione di una responsabilità solidale agli intermediari finanziari: in pratica, se un consulente finanziario causa danni a terzi, sia l’intermediario sia il professionista sono co-obbligati, anche se la responsabilità del consulente è stata legalmente accertata.

Questo significa che la normativa nazionale prevede una tutela rafforzata per il risparmiatore, facendo in modo che anche nei casi in cui il consulente finanziario iscritto commetta un atto che lo danneggi, l’intermediario risponderà in solido e quindi in prima istanza, salvo poi rivalersi sul consulente finanziario. Nel medesimo articolo, specificamente al comma 4, si fa riferimento inoltre all’istituzione dell’Albo Unico dei Consulenti Finanziari, gestito dall’OCF (Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei Consulenti Finanziari). Al suo interno, oltre ai consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, troviamo la sezione dei consulenti finanziari autonomi, ai sensi dell’articolo 18 bis, e le società di consulenza finanziaria, ai sensi articolo 18 ter. In questo Organismo il legislatore ha inteso istituire una sorta di “casa della consulenza”, riunendovi tutti i soggetti che professionalmente possono prestare tale servizio, pur con alcune sostanziali diversità».

Andiamo più nel dettaglio

«Abbiamo il Regolamento Intermediari emanato da Consob (ultima modifica con Del. 22430/22), in cui troviamo, nel Libro XI Parte IV, la descrizione della professione ed i relativi obblighi. Tali disposizioni delineano tutte le norme essenziali che il cittadino dovrebbe conoscere prima di relazionarsi con un professionista del risparmio. Innanzitutto, esplicita l’obbligo da parte dei consulenti finanziari di consegnare al risparmiatore una dichiarazione redatta dall’intermediario che specifica i dati del medesimo, con riconoscimento del consulente finanziario come proprio collaboratore e l’indirizzo al quale inviare eventuali reclami. Il secondo documento che il professionista è tenuto a consegnare è l’allegato numero 4, che spiega dettagliatamente compiti e responsabilità del consulente finanziario come, ad esempio, prestare attenzione alle esigenze del cliente e alla sua tolleranza al rischio.

L’articolo e il documento allegato delineano chiaramente, inoltre, i mezzi di pagamento che un consulente può accettare. Questo rappresenta un elemento cruciale di protezione: il professionista non può ricevere contanti o titoli al portatore, ma solamente forme di versamento già destinate all’intermediario o a società-prodotto. Sempre nel Regolamento Intermediari, inoltre, troviamo all’art. 78 gli obblighi di aggiornamento e formazione, analoghi a quelli delle professioni ordinistiche».

Questo è sufficiente a rassicurare i risparmiatori?

«Una volta che il cittadino ha raccolto tutte queste informazioni può essere sicuro di avere davanti a sé un consulente finanziario autentico. Questa è una prima, essenziale tutela. Va poi ricordato che ogni singolo intermediario è obbligato a redigere un proprio codice di comportamento interno, in linea con il dettato delle Autorità di vigilanza». ©

📸 Credits: Canva.com

Articolo tratto dal numero del 15 settembre 2023. Abbonati!

Laureato in Economia, Diritto e Finanza d’impresa presso l’Insubria di Varese, dopo un'esperienza come consulente creditizio ed un anno trascorso a Londra, decido di dedicarmi totalmente alla mia passione: rendere la finanza semplice ed accessibile a tutti. Per Il Bollettino, oltre a gestire la rubrica “il punto sui Mercati”, scrivo di finanza, crypto, energia e sostenibilità. [email protected]